E’ stato pubblicato in G.U. il d.l. n. 103/2020 del 14 agosto 2020, recante “modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie per l’anno 2020” in vigore dal 15 agosto 2020. Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge precitato.
L’art. 1 concernente “l’inserimento delle schede votate nell’urna”, ha stabilito che in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, dovrà provvedere ad inserirla personalmente nell’urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31,comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell’articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
L’art.2 concernente “Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19” ha disposto limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, quanto segue:
- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 saranno costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all’articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 sarà abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori tramite di seggi speciali, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori verranno impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco potrà nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina potrà essere disposta solo previo consenso degli interessati. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante potranno essere istituiti ulteriori seggi composti anch’essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune potrà attivare ove necessario. Ai componenti delle sezioni e dei seggi, compresi i volontari, spetterà l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l’anno 2020, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Ai volontari oltre all’onorario fisso forfettario, spetteranno anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l’anno 2020, si provvederà a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
L’art. 3 concernente “l’esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19” ha disposto che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno ammessi al voto presso il comune di residenza.
Gli elettori dovranno far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni precitate.
L’ufficiale elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l’azienda sanitaria locale apporterà apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell’inserimento dell’interessato negli elenchi degli ammessi al voto nonché assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo. Il sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvederà a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui sarà aperta la votazione. Inoltre, verrà assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell’uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno alle elezioni regionali dell’anno 2020.
L’art. 4 concernente “ disposizioni in materia di ballottaggio”, ha stabilito che lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avverrà di seguito a quest’ultimo.
Infine l’art. 5 concernente “disposizioni finanziarie”, ha disposto che dall’attuazione del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti connessi mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
da self.entilocali.it