FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI, CONTABILIZZAZIONI: RISORSE SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE E SUBITO UTILIZZABILI

Tre strade per la contabilizzazione del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali. La misura è stata introdotta dall’art. 106 del dl 34/2020 (c.d. decreto «Rilancio») con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 500 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Altri 1,5 miliardi sono poi stati aggiunti dal dl 104/2020 (decreto «Agosto»), ma devono ancora essere distribuiti. Al contrario, la prima tranche è già stata assegnata per intero, dopo il versamento iniziale di un acconto del 30%. L’impatto a bilancio di tali somme ha subito fatto discutere gli addetti ai lavori. Posto che in entrata esse vanno iscritte a titolo II alla voce «Trasferimenti correnti da ministeri» (E.2.01.01.01.001), ci si è chiesti se esse siano in qualche misura vincolate.

Secondo una prima tesi, esse andrebbero obbligatoriamente ed esclusivamente iscritte a copertura della diminuzione di entrate causata dall’emergenza Covid. Tale impostazione è stata smentita dall’Ifel, il quale, se pure la ritiene ragionevole in fase previsionale, rimarca che il fondo non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi inteso come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Esso, quindi, può anche bilanciare nuove e/o maggiori spese. Sul punto Ifel afferma che la distinzione tra funzioni «fondamentali» e «non fondamentali» non appare dirimente nel contesto dell’emergenza, se si considera che tra le funzioni non fondamentali figurano quelle relative a turismo, sport, cultura, che in molti territori rappresentano una parte essenziale del tessuto economico-sociale e, quindi, elemento primario per il sostegno della ripresa. Una terza possibilità è quella di accantonare, almeno in parte, l’assegnazione, per evidenti ragioni prudenziali legate sia alla difficoltà in questa fase di certificare gli equilibri, sia alla necessità di fronteggiare la necessità, a consuntivo, di restituire una parte delle risorse. Sul punto Ifel ritiene che la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche. Di fatto, il punto di riferimento più ragionevole per evitare ingiustificati blocchi della spesa è il livello della spesa consolidata (e quindi ricorrente) autorizzata nel 2019, in confronto costantemente aggiornato con la dinamica dei gettiti da entrate proprie.

Da “Italia Oggi”

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