COVID-19: IL PREMIO DI 100 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI SPETTA ANCHE PER CHI HA PRESTATO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiarimenti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha effettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.

Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha effettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza degli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico come se si fosse recato presso la propria sede lavorativa, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. n. 18/2000.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata disposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della “compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sottesa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha effettuato delle attività di Protezione civile per conto della Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 189/2016.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la finalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della Protezione civile si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il dipendente comunale istante non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Protezione civile.

da entilocalionline.it


Risposta all’interpello n. 302 del 2020

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