Decreto Semplificazioni: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche al sottosoglia
In riferimento alle modifiche apportate al Codice dei contratti, l’art. 1 del Decreto Semplificazioni prevede alcune modifiche a tempo, valide fino al 31 dicembre 2021, e altre strutturali, entrambe riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia. La ratio delle modifiche è (naturalmente) quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, derogando alle normali procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti che considerata la necessità di continue deroghe per velocizzare e semplificare, avrebbe necessariamente bisogno di un restyling complessivo che consenta agli operatori di confrontarsi con un apparato normativo più efficace.
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le nuove procedure di aggiudicazione nel sottosoglia
Entrando nel dettaglio, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 si applicano le seguenti procedure di affidamento.
Per i lavori:
- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando:
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
- previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).
Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione:
- affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.
Resta inteso che la consultazione degli operatori economici, se esistenti, deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Affidamento diretto e determina a contrarre
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, i seguenti elementi:
- l’oggetto dell’affidamento;
- l’importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Procedura negoziata e criteri di aggiudicazione
Fermo restando che come previsto dall’art. 95, comma 3 del Codice dei contratti, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i seguenti contratti:
- relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
per gli affidamenti con procedura negoziata, la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede, a sua scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base:
- del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Garanzia provvisoria
Sia nel caso di affidamento diretto che di procedura negoziata, è previsto che la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto. da lavoripubblici.it