DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LA SEMPLIFICAZIONE NELL’EDILIZIA SCOLASTICA E L’UTILIZZO DELLA SCIA

Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020 (pubblicato nella GU – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), c.d. Decreto Legge Semplificazioni, recentemente convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU – Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33).

Il decreto dedica diverse disposizioni all’edilizia scolastica (e non solo), prevedendo ad esempio all’articolo 2 comma 4 che nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché’ per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in regime particolare. Possono infatti derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. La semplificazione normativa ha riguardato naturalmente anche il settore dell’edilizia prettamente scolastica e l’articolo 10 del Decreto in commento si inserisce in questa disciplina sotto varia aspetti. Per quanto qui interessa, il comma 7ter dell’articolo 10 stabilisce la possibilità di effettuare specifici interventi mediante la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché si rispettino precisi limiti temporali. L’incipit della norma si assicura di tenere ferme le disposizioni di cui all’articolo 7 del dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), dedicato all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni ed in cui viene previsto l’esonero dall’applicazione del primo titolo del TUE dedicato alle disposizioni generali dell’attività edilizia. Quali sono le strutture direttamente interessate dall’intervento normativo di semplificazione? Si tratta delle opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata. Viene altresì previsto un importante e necessario limite soggettivo, in quanto queste opere devono essere state realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale attività edilizia, è sempre consentita con SCIA, purché’ sia iniziata entro il 31 dicembre 2022 e realizzata, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. È quindi previsto che gli interventi in esame possano prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, mentre i diritti edificatori in considerazione non possono essere trasferiti su aree diverse da quella di intervento. Il legislatore si è altresì premurato di specificare che i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del TUE, dedicato al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Riferimenti normativi:

Art. 7 DPR 6 giugno 2001, n. 380

Art. 5 DL 28 maggio 2004, n. 136

Legge 27 luglio 2004, n. 186

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; articoli 2, 10

DL 16 luglio 2020, n. 76

Legge 11 settembre 2020, n. 120

tratto da quotidianogiuridico.it

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