SARDEGNA, STOP ALLA REGIONE: IL TAR SOSPENDE ORDINANZA SUI TEST COVID OBBLIGATORI COME RICHIESTO DAL GOVERNO

Con decreto presidenziale del 17 settembre, il Tar della Sardegna, Sez. I, ha sospeso in via cautelare inaudita altera parte l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che impone a tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio regionale di presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il ricorso

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute hanno impugnato dinanzi al Tar della Sardegna l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 dell’11 settembre 2020, in vigore dal 14 settembre, con la quale sono state dettate “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Nel ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento per la violazione delle norme che regolano la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento alla questione degli spostamenti fra regioni.

Il decreto presidenziale

Il Presidente del Tar accoglie la richiesta di sospensione dell’ordinanza, ritenendo che, “ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso proposto presenti ragionevoli probabilità di esito favorevole”.L’art. 1, comma 3, del D.L. 33/2020, convertito con modifiche nella L. n. 74/2020, riserva la disciplina degli spostamenti allo strumento del D.P.C.M.: «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Un’analoga previsione è poi dettata con riferimento agli spostamenti da e verso l’estero.Nella fattispecie, l’ultimo D.P.C.M, emanato il 7 settembre 2020, tiene conto anche dell’aggravamento del rischio sanitario determinato dall’aumento dei contagi accertati anche in Sardegna dovuti al forte afflusso turistico del mese di agosto; d’altro canto non risulta dimostrato che dall’aumento di casi accertati sia derivata una “insostenibile pressione sul sistema sanitario regionale”, tale da imporre limitazioni alla libera circolazione delle persone, anche perché l’incremento del numero dei contagiati è in buona parte legato all’incremento del numero dei test e alla rilevazione del virus in numerosi soggetti asintomatici. Le norme che limitano la libera circolazione delle persone, diritto garantito dall’art. 16 della Costituzione e dai principi fondamentali del diritto dell’UE, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree. L’ordinanza regionale – osserva il Presidente del Tar – contiene disposizioni che limitano di fatto la circolazione delle persone, dal momento che, oltre al test obbligatorio, impongono a chi non lo avesse fatto preventivamente, di sottoporsi a tampone entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, con obbligo di isolamento domiciliare fino all’esito negativo degli esami. Queste misure non rispettano quindi le disposizioni normative sopra richiamate e i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella regione, e non presentano ragioni di necessità e urgenza tali da giustificare l’adozione, con ordinanza regionale (e non con un D.P.C.M), di una misura limitativa della libera circolazione delle persone fra le regioni e fra gli stati. Per queste ragioni il Tar ha sospeso in via interinale l’efficacia delle disposizioni impugnate, rinviando per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del prossimo 7 ottobre. da altalex.com

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