E’ stata pubblicata la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in breve “decreto semplificazione”, che ha introdotto alcune modificazioni alle norme contenute nel codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare, per quanto qui di interesse, relativamente alle modalità di accertamento delle violazioni. L’art. 49, comma 5-ter, lett. d), inserisce nel codice della strada il nuovo art. 12-bis, rubricato “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata“, prevedendo che con provvedimento del Sindaco, possano essere conferite le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni:
– in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
– di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette funzioni di prevenzione e accertamento;
– in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.
Tali funzioni sono svolte da personale, nominativamente designato, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione, il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Il personale che svolge le suddette le funzioni hanno il potere di effettuare la contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del c.d.s., in ragione delle funzioni loro attribuibili, di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell’art. 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene, inoltre, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di loro competenza che siano funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Per quanto riguarda il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi la possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata, anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento, è consentita solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell’Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I Comuni possono conferire alle società di raccolta rifiuti, di controllo della sosta e di trasporto pubblico urbano, la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario. Per l’accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. In quest’ultima ipotesi, trattandosi di violazioni in assenza di trasgressore, si ritiene che la formulazione sia piuttosto ampia, lasciando intendere anche la possibilità di effettuare il rilevo delle violazioni della sosta con strumenti che registrino le immagini dei luoghi, con successiva notifica dei verbali di contestazione direttamente al domicilio dell’obbligato in solido come risultante dai pubblici registri automobilistici. I commi 132 e 133 dell’art. 17, L. n. 127/1997, che avevano introdotto la disciplina degli ausiliari del traffico, sono stati abrogati, dall’art. 49, comma 5-duodecies, così come l’art. 68 L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000) che ne forniva una interpretazione autentica è stato abrogato dal successivo comma 5-terdecies. L’art. 49, comma 5-ter, lett. r) modifica l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del c.d.s., avente ad oggetto la disciplina dell’accesso controllato ai centri storici e alle altre aree di accesso limitato (ZTL, aree pedonali, ecc.) al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree con accesso o transito vietato e prevedendo che l’accertamento possa effettuarsi attraverso dispositivi omologati, come previsto da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo regolamento definisce le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, per consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone. Il nuovo comma 5-decies dell’art. 49, del decreto in commento, stabilisce un termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Il nuovo comma 5-undecies, dell’art. 49 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, novella l’art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, relativa ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, che, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto competente. Al momento tale possibilità era limitata alle strade extraurbane di tipo C e a quelle urbane di tipo D, di cui all’art. 2, comma 2, del codice, così, in futuro, si aprirà la possibilità di installare rilevatori di velocità, (o di altre norme di comportamento) debitamente omologati, funzionanti in automatico, cioè senza obbligo della presenza di operatori di polizia stradale anche sulle altre strade urbane. da quotidianopa.leggiditalia.it, di Roberto Rossetti