COMUNI VIRTUOSI, GLI SPAZI PER LE ASSUNZIONI DEVONO TENER CONTO DEI VALORI SOGLIA ANCHE PER IL TURN OVER. SI PRONUNCIA LA CORTE DEI CONTI

La deliberazione n. 112/2020 della Corte dei conti della Lombardia permette di tornare, ancora una volta, sulla delicata questione delle assunzioni per gli enti virtuosi, ovvero di quei Comuni che presentano un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti particolarmente basso. Come noto, il nuovo meccanismo di calcolo introdotto dal Dl 34/2019 e dettagliato dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 ha imposto di quantificare i nuovi spazi in base alla sostenibilità finanziaria che viene, però, quantificata in base all’ultimo rendiconto approvato.

Tra le questioni più delicate che devono affrontare gli enti appunto virtuosi – i quali a ben vedere dovrebbero essere quelli che possono assumere più personale e non quelli più tartassati – ci sono due aspetti da approfondire: se esiste ancora il turn-over e come si misura la sostenibilità di bilancio.

Rispetto alla prima domanda la Corte dei conti della Lombardia, nella delibera, non ha dubbi nell’affermare che la capacità assunzionale del 100 per cento della spesa dei cessati è sparita, al punto che non è nemmeno più possibile sostituire i cessati in corso d’anno senza tenere conto dei nuovi valori soglia.

Il secondo aspetto è ancora più delicato. Parte della dottrina sostiene che oltre a rispettare gli spazi assunzionali concessi applicando il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dell’ultimo rendiconto, i Comuni virtuosi dovrebbero rispettare lo stesso rapporto percentuale nell’anno di competenza. La lettura non è molto convincente. Partendo da ciò che dice il Dm 17 marzo 2020 i Comuni virtuosi – quelli che si collocano sotto la percentuale soglia fissata dalla Tabella 1 – possono sfruttare tutto lo spazio che c’è fino a quel valore soglia “per assunzioni di personale a tempo indeterminato”. Solo fino al 2024 questo incremento viene calmierato dalle percentuali presenti in Tabella 2. Il calcolo del rapporto viene effettuato sulla base delle spese di personale dell’ultimo rendiconto e della media delle entrate degli ultimi tre rendiconti al netto del Fcde stanziato nell’ultimo anno consuntivato. Evidentemente il legislatore sta chiedendo di ragionare su dati certi e non ipotetici. Lo spazio che si crea rispetto al valore soglia, quindi, è uno spazio da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato e la conferma è che la logica è espansiva e si appoggia sull’ulteriore considerazione che la spesa che ne deriva, peraltro, non viene considerata ai fini del rispetto dell’articolo 1 comma 557 e 562 della legge 296/2006 (“spese di personale”).

Orbene, se il legislatore avesse voluto, invece, prevedere un sistema incentrato sull’anno corrente, avrebbe potuto benissimo scrivere assai più semplicemente: “i Comuni che si collocano nella soglia inferiore non possono ogni anno superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti individuato dalla Tabella 1”. Ma una frase di questo tipo, o che possa leggersi in questo modo, non è presente né nella norma, né nel decreto.

Se questa interpretazione fosse corretta e avallata dalla Corte dei conti, ne avremmo un effetto totalmente contrario alla finalità della norma, ovvero un altro – l’ennesimo – blocco o limitazione alle assunzioni: quale responsabile del servizio finanziario e quale revisore dei conti autorizzerebbero un’assunzione quantomeno prima dell’assestamento generale al bilancio? Quale ente attiverebbe assunzioni nella prima parte dell’anno con il rischio che poi non si rispetti nell’anno in corso la percentuale soglia? E basterebbe anche poco per far saltare tutti i conti: una diminuzione delle entrate, una revisione al rialzo del fondo crediti di dubbi esigibilità, un rientro di un dipendente da una aspettativa, perfino la semplice esigenza di attivare un tempo determinato per sostituire una maternità. Se la percentuale fosse da verificare sull’anno di competenza, si creerebbe nella sostanza un blocco alle assunzioni e una vera e propria impossibilità di costruire un piano triennale dei fabbisogni di personale. Non è quindi un caso che il legislatore, basando il calcolo delle soglie della Tabella 1 del Dm, si sia riferito a un dato certo, quello degli ultimi rendiconti, che è l’unico che conta per calcolare i propri spazi assunzionali. da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Corte dei Conti Lombardia 112-2020

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