Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare una maggiore quota o tutto il budget delle capacità assunzionali per incrementare le risorse da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, con utilizzo di capacità assunzionali e contestuale riduzione per equivalente della stessa.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 97/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 settembre, hanno ritenuto la richiesta di parere parzialmente ammissibile sotto il profilo oggettivo, ed hanno pertanto precisato che coordinando le disposizioni ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018 la disciplina che ne risulta è la seguente:
- Il riferimento base è l’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, ovvero il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2016; questo dato deve poi essere adeguato, in aumento o in diminuzione, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro capite del 2018;
- In tal modo, si supera definitivamente il limite al trattamento accessorio 2016, costruendone uno nuovo a partire dal 2018, garantendo così all’aumentare del numero dei dipendenti, ovvero di nuove assunzioni, una crescita proporzionale dell’ammontare del trattamento accessorio;
- Laddove il numero dei dipendenti dovesse diminuire non sarà possibile scendere al di sotto del trattamento accessorio del 2016, trattandosi di un diritto acquisito che non può essere negato in caso di riduzione del numero dei dipendenti;
- l’art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018 non risulta esser implicitamente abrogato dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, pertanto non si deve computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell’art. 15 del CCNL Funzioni Locali.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, le nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali, ex art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, non hanno intaccato la discrezionalità delle p.a. di gestire i propri spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2 del d.l. 135/2018 sono contestualmente ridotti del valore finanziario per le assunzioni. da self-entilocali.it
Corte dei Conti-Sez.-Controllo-Campania-del-n.-97-20