I CHIARIMENTI DELL’ARAN SU RAPPRESENTANZA SINDACALE E RLS (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

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L’ARAN ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rappresentanza sindacale che pubblichiamo. L’Agenzia ha precisa che

  • l’organizzazione sindacale territoriale di categoria, firmataria del CCNL, può, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, eleggere come propri dirigenti sindacali sia lavoratori dipendenti, che pensionati o altro. Tale carica non dipende in alcun modo dall’essere o meno dipendenti dell’amministrazione presso cui si svolgerà la contrattazione integrativa e né di qualsiasi altra amministrazione pubblica;
  • per poter accedere a tutti i diritti e alle prerogative sindacali, fra cui, ad esempio, informazione, accesso ai luoghi di lavoro, uso locali, bacheca sindacale, etc., occorre il requisito della rappresentatività sindacale, ex art. 42 d.lgs. 165/2001 e art. 39, comma 1 CCNQ 4 dicembre 2017. Pertanto, un sindacato non rappresentativo nel comparto di riferimento non ha alcun diritto e prerogativa sindacale, sebbene possa avere molti iscritti presso l’ente.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. In caso di dimissioni o di decadenza della RSU, i RLS eserciteranno le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni dalla decadenza della RSU. Questi i chiarimenti forniti dall’ARAN con nuovi orientamenti applicativi. Ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, i RLS devono essere designati dai componenti della RSU (rappresentanza sindacale unitaria) al loro interno e tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza, ad avviso dell’ARAN, del fatto che qualora venissero eletti potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS. In caso invece di compresenza all’interno dell’ente di RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e di RSU, ai sensi del punto V, lett. d) del CCNQ 10 luglio 1996, i RLS dovranno essere eletti con liste separate e concorrenti, a suffragio universale e a scrutinio segreto, nella quale l’elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA. Infine, l’ARAN ha precisato che in caso di dimissioni o di decadenza della RSU, il RLS decade di fatto dalla carica; laddove lo stesso venisse rieletto come componente della nuova RSU ciò non comporta l’automatica estensione della carica di RLS in quanto i componenti eletti nella nuova RSU dovranno procedere, ai sensi del punto V, lett. b) del CCNQ del 10 luglio 1996, a designare al loro interno un nuovo RLS, anche eventualmente riconfermando il RLS precedente.

RAPPRESENTANZA SINDACALE 1, CQRS149-e-CQRS150-ARAN-del-4-agosto-2020

RAPPRESENTANZA SINDACALE 2, CQRS147-e-CQRS148-ARAN-del-4-agosto-2020

 

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