L’INPS CHIARISCE TERMINI E LIMITI DEI CONGEDI COVID

L’INPS con la circolare 3 settembre 2020, n. 99, interviene per chiarire la portata applicativa dell’art. 23, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado prescritto a causa della pandemia da Covid-19 con D.P.C.M. 4 marzo 2020.

Il predetto istituto, denominato in via semplificata “congedo Covid”, è stato progressivamente dilatato dai diversi interventi normativi succedutisi nel tempo in ragione della proroga dello stato emergenziale con la correlata chiusura dei servizi scolastici. In particolare, l’art. 72, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, lo ha esteso dall’iniziale 31 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 nonché al 31 agosto 2020 con la modifica avvenuta con L. 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione del decreto citato che ha portato altresì a 30 giorni il numero di quelli indennizzabili, a fronte dei 15 originari.

Sotto il profilo soggettivo degli aventi diritto, le diverse novelle hanno confermato la legittimazione dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di quelli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e di quelli autonomi iscritti all’INPS.

Quanto alle modalità, la circolare ribadisce che il congedo può essere fruito da uno o da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni essendo condizionato alla necessità di accudire il minore e, indi, all’assenza dell’altro che vi provveda; e, per la stessa ragione, il suo godimento è escluso quando nel nucleo familiare vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Ferma la possibilità di chiedere, in alternativa al congedo, i bonus per il pagamento di baby sitter o analoghi servizi (secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto con la precedente circolare n. 73/2020) l’Inps sottolinea come, ai sensi della recente novella legislativa n. 77, il congedo di che trattasi deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto medesimo sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo Covid-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Dette modifiche riguardano, ovviamente, tutte le categorie di lavoratori beneficiarie, inclusi dunque i genitori di disabili in condizioni di accertata gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, che, pertanto, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del D.L. n. 18/2020 e ss. mm. ed ii., possono fruire del congedo Covid-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 23 del decreto 18 cit.

La novità più rilevante apportata dalla legge di conversione 77 è comunque quella della possibilità di fruizione oraria del congedo de quo, che però riguarda i soli lavoratori dipendenti e non anche per i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande afferenti al periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 77) al 31 agosto 2020, anche se presentate prima.

Tale modalità oraria è fruibile da entrambi i genitori anche nella medesima giornata ma purché non in contemporanea, per le motivazioni già esplicitate poc’anzi e correlate alla ratio legis. Essa resta incompatibile, però, con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore; mentre è compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte del medesimo genitore o dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano, nonché con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore e con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale e straordinario di cui – rispettivamente – all’art. 33 e 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, perché trattasi di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

La domanda di congedo orario, chiarisce la circolare, deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19” e compilando le schermate in ciascun campo.

A tale ultimo proposito, la circolare, dopo avere illustrato come seguire la procedura telematica correttamente guidando l’utente passo per passo, da ultimo chiarisce che, per quanto concerne la Pubbliche Amministrazioni con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in parola per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma al proprio Ente di appartenenza, secondo le indicazioni dallo stesso impartite, anche rispetto al termine del periodo di fruizione. Per ciò che riguarda poi i trattamenti economici di cui al congedo ex art. 25 del D.L. n. 18/2020 corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche, essi, rammenta l’Istituto, costituiscono reddito da lavoro dipendente e, quindi, sono imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 23 del medesimo decreto riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento. da quotidianopa.leggiditalia.it

INPS, Circolare numero 99 del 03-09-2020

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