ASSUNZIONI A RISCHIO BLOCCO NELLE UNIONI DI COMUNI

Rischio blocco delle assunzioni per le unioni di comuni. L’allarme è scattato dopo che la Corte dei conti Lombardia ha ritenuto che a queste ultime si applichi la stessa disciplina dettata per gli enti ad esse aderenti. Tutto nasce con l’art. 33, comma 2, del dl 34/2019, che ha rivoluzionato i criteri di calcolo della capacità di reclutamento dei municipi, dividendoli in fasce a seconda della diversa incidenza della rispettiva spesa di personale sulle entrate correnti. La norma ha trovato attuazione dapprima con Dpcm 17 marzo 2020, cui è seguita la circolare della Funzione pubblica 13 maggio 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/9/2020). Sulla materia hanno iniziato ad esercitarsi anche le Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, investite di quesiti dai sindaci, cui sono seguiti alcuni orientamenti in contrasto con quelli ministeriali e (almeno apparentemente) con la stessa normativa primaria. Fra questi spicca la recente deliberazione lombarda n. 109/2020, che ha appunto sancito l’estensione della novella anche alle unioni. Tale conclusione, invero, pare in contrasto con il citato art. 33, che espressamente richiama solo i comuni (oltre a regioni, città metropolitane e province). Secondo la Corte, invece, esso, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale (come si è detto, flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce la normazione preesistenti, applicandosi anche alle forme associative di cui all’art. 32 del Tuel. In tal modo, però, un meccanismo tarato su enti aventi un’autonomia finanziaria relativamente piena viene rivolto anche ad enti a finanza in gran parte derivata, rischiando di falsare il rapporto spesa di personale/entrate correnti e la sua stessa declinazione per fascia demografica. Ancora più seria la situazione delle comunità montane, che sono bensì unioni di comuni, ma che gestiscono funzioni ulteriori e specifiche, con la relativa dotazione di personale che rischia di non poter essere sostituito al momento della cessazione. Per questo, sul territorio monta la protesta, che nei giorni scorsi è manifestata in una serie di quesiti rivolti all’Uncem per rivendicare una diversa lettura che porti ad affermare l’esclusione delle comunità montane (e più in generale delle unioni) dall’ambito di applicazione delle nuove regole. da Italia Oggi

delibera_109_2020_lombardia

Precedente

EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCE, LA TABELLA DI RIPARTO DEGLI 855 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE SUPERIORI

Successivo

CORONAVIRUS, L’ELENCO COMPLETO DEGLI ATTI EMANATI NELLO STATO DI EMERGENZA