Congedo Covid Dipendenti Pubblici e Smart Working: DPCM 18 Ottobre e INPS
Nel DPCM 18 Ottobre si allargano le maglie per il lavoro agile. Sul lavoro agile, la quota consigliata dal Comitato tecnico scientifico è del 70% ma si è discusso sull’alzare asticella (ad un possibile 75%). Nel testo del Dpcm però non c’è una quota specifica. Per la Pubblica amministrazione, la normativa vigente, intanto, ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre il lavoro agile per il 50% dei dipendenti con mansioni che possono essere svolte da casa
Cosa implica questo sui congedi Covid? Le norme discusse finora rafforzano le disposizioni dell’ultima Circolare INPS.
Risulta infatti precisato che il congedo può essere utilizzato per tutto il periodo della quarantena, cioè anche se la stessa viene prolungata o se si ripete nel tempo, o ancora se il provvedimento riguarda, in periodi differenti, diversi figli. Il tutto purché entro la fine di quest’anno, come da decreto legge. Il limite principale all’utilizzo del congedo (ma non dello smart working) è costituito dalle risorse economiche disponibili, 50 milioni di euro, per erogare l’indennizzo pari al 50% della retribuzione corrispondente ai giorni di lavoro non effettuati.
Il Decreto sullo Smart Working firmato da Fabiana Dadone
Inoltre nel Decreto del Ministro della PA che spuntano altre postille interessanti. All’art.4, infatti, si parla di “flessibilità oraria”. Nello specifico ci si riferisce a fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. Un modo dunque per agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio. Inoltre, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.Ma lo stesso art.4 pone un ulteriore disciplina anche per le assenze, e dunque per i congedi, dei dipendenti pubblici.Infatti, l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.
INPS Circolare numero 116 del 02-10-2020