Piccoli comuni in crisi sull’aumento delle indennità ai sindaci. Le incertezze riguardano l’obbligo di cofinanziamento della spesa da parte dei singoli enti. Tutto nasce dall’art. 57-quater, comma 1, dl 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 Tuel, in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Sul tema la giurisprudenza contabile (Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, deliberazione n. 67/2020) ha chiarito che l’incremento non opera ex lege ma richiede l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, rispetto al tetto massimo fissato dal legislatore. Lo stesso parere contiene un passaggio che sta creando non pochi grattacapi: secondo al Corte, la novella in commento, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Da tale affermazione sembra evincersi il divieto di incrementare l’indennità solo nella misura del contributo statale, essendo necessario che ciascun ente ci metta anche dei soldi suoi. Il che pare un problema per le tante amministrazioni nelle quali i sindaci finora non hanno percepito nulla e che si troverebbero adesso costrette, per concedere il meritato aumento, a intervenire con il proprio bilancio. Non è nemmeno chiaro se l’obbligo di cofinanziamento comporti necessariamente la corresponsione dell’aumento nella misura massima prevista dalla legge, il che pare peraltro in contrasto con il chiaro dettato normativo. In ogni caso, il nuovo emolumento, pertanto, potrà essere corrisposto a partire dalla data di esecutività dell’atto deliberativo. Ovviamente, per chi deciderà di soprassedere, scatterà l’obbligo di riversare (sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari») l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario. La Corte dei conti ha anche chiarito che il ritocco all’insù previsto per i sindaci non produce effetto su assessori e consiglieri, anche se l’indennità di questi ultimi è quantificata in proporzione all’emolumento dei sindaci (Dm 119/2000). da Italia Oggi