Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, emanato lo scorso 15 settembre, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Il registro unico nazionale è una delle più importanti novità previste dal Codice del Terzo settore e lo strumento che renderà in gran parte operativa la riforma. Il decreto prevede 40 articoli che disciplinano il funzionamento del Runts, in particolare le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese.
Gli allegati A, B e C: Nello specifico, l’allegato A approfondisce il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro – sia per l’iscrizione che per la cancellazione – la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.
L’allegato B, invece, analizza la compilazione delle istanze, completo di due appendici con il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro ma non di immediato utilizzo degli enti: una sui dati delle maschere di iscrizione e una sulle variazioni.
Infine, l’allegato 3 contiene le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Aps), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie. In appendice, il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro – sempre di non di immediato utilizzo degli enti – con i dati e la relativa legenda esplicativa. da lavoro.gov.it