I comuni hanno distribuito buoni spesa nella fase più acuta dell’emergenza Covid-19. Con l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 venivano previsti interventi a sostegno dei cittadini in maggiore difficoltà, con misure urgenti di “solidarietà alimentare”.
L’Ordinanza ripartiva tra i Comuni un fondo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, per il finanziamento di interventi di sostegno alimentare.
La medesima Ordinanza, all’art. 2, co. 4, stabiliva che, sulla base delle risorse così assegnate, nonché di eventuali donazioni, “ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
Con la Sentenza odierna il Tar Lazio si esprime, tra i vari motivi, sulla legittimità dell’Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 (e dunque sulle modalità di attuazione di questa forma di sostegno ai cittadini).
La ricorrente, infatti, denuncia (tra i vari motivi) l’invalidità derivata della determina comunale di affidamento dei buoni spesa in conseguenza della illegittima adozione dell’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 che ne costituisce il presupposto. Secondo la ricorrente l’ordinanza non sarebbe stata autorizzata a consentire la deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici in relazione all’oggetto specifico dell’affidamento.
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 09/11/2020, n.11581 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:
32. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la deroga al Codice dei contratti esulerebbe nella fattispecie dal potere di ordinanza di protezione civile, perché la dichiarazione dello stato di emergenza – adottata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – avrebbe autorizzato l’adozione delle ordinanze di protezione civile solo in relazione all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile), tra i quali non rientrerebbe il sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno, riconducibile alle misure della lettera c) dell’articolo 25.
33. Gli interventi di cui al citato art. 25, co. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 1/18 attengono:
a) all’organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
34. Di contro, la stessa delibera di dichiarazione dello stato di emergenza non avrebbe in alcun modo legittimato la Protezione civile ad adottare ordinanze connesse agli interventi di cui alla lett. c) del citato art. 25, co. 2, D.Lgs. n. 1/18, e riguardanti in particolare la “attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità”. Ed è in tale specifica fattispecie che, secondo xxxx, deve ricondursi la fornitura di buoni spesa.
35. La censura è priva di fondamento in quanto si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dalla Presidenza del Consiglio secondo cui, in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.
36. Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
37. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’impugnata ordinanza su cui si fonda la determina comunale, non esula dal perimetro dei poteri derogatori, anche del Codice degli appalti, disegnato dalla deliberazione dello stato di emergenza, per essere stata legittimamente adottata in costanza dei necessari presupposti. da sentenzeappalti.it