Come è noto, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane devono compilare i modelli allegati al Decreto del MEF del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I modelli devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Indicazioni per la certificazione della perdita di gettito a causa del Covid-19
A tal fine, si precisa che alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze.
Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’e mergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), si rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale.
Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, si invitano gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2, che pubblichiamo, al Decreto del MEF-Interno del 3 novembre 2020.
Al riguardo, si segnala che
- i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio;
- si deve verificare che le smart card dei soggetti preposti alla firma digitale siano valide e non siano scadute.
da lentepubblica.it
Modelli_di_certificazione_Covid19
ALLEGATO 2. Tabella_2_Province_CM