L’Inps, con il messaggio numero 4589/2020, che pubblichiamo, avvisa sulle finestre a cui prestare particolare attenzione, in particolare per i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti che non riceveranno l’indennità in materia automatica, in quanto non già beneficiari delle precedenti erogazioni.
Indennizzi Covid-19: la scadenza per la domanda
Pertanto resta fermo il principio secondo il quale (come già sperimentato in passato) i soggetti che hanno già beneficiato del precedente indennizzo da 1.000€ (in questo caso quello di cui al dl n. 137/2020) non dovranno presentare una nuova istanza.
Infatti in tal caso l’accredito avverrà automaticamente da parte dell’Istituto di Previdenza.
Pertanto l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- e lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- e lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- infine lavoratori dello spettacolo.
Coloro, invece, che non ne hanno beneficiato (es. perchè hanno maturato i requisiti tra il 30 ottobre 2020 ed il 30 novembre 2020 e, quindi, non avevano i requisiti al 29 ottobre 2020 data di entrata in vigore del dl n. 137/2020) dovranno presentare istanza, a pena di decadenza, all’Inps entro il 15 dicembre 2020.
Infine resta, invece, confermata al 18 dicembre 2020 la data per la presentazione delle domande relative al vecchio indennizzo previsto dal dl n. 137/2020. da lentepubblica.it