CANONE PATRIMONIALE UNICO: AMMISSIBILE UNA DIFFERENZIAZIONE NELLA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Il MEF ha pubblicato la risoluzione n.9/2020 del 18 dicembre, che fornisce chiarimenti sulla possibilità di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).

QUESITO

Nel caso prospettato nel quesito il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA ad un soggetto esterno e in ragione di tale situazione si chiede se l’ente locale, in considerazione della natura unitaria del prelievo di nuova introduzione, ancorché fondato su due presupposti distinti e alternativi, possa legittimamente adottare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un modello gestionale che tenga conto dei due distinti presupposti impositivi appena indicati.

LA RISOLUZIONE MINISTERIALE

Il MEF ritiene che sia possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone, che sostituisce entrate di diversa natura, cioè TOSAP, COSAP, ICPDPA, CIMP e canone ex art.27 commi 7 e 8 CdS.

Infatti, a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori.

A quest’ultima conclusione si perviene anchenell’ipotesi in cui sono state affidate allo stesso soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/1997 sia l’entrata relativa all’occupazione sia quella concernente l’esposizione pubblicitaria.

Più problematica, sostiene il MEF, è invece la possibilità di riportare a unicità la gestione del canone quando le due componenti risultino affidate a due diversi soggetti iscritti nell’albo di cui al citato art. 53, in quanto durante la vigenza dei contratti in essere non sembra possibile escludere discrezionalmente da parte dell’ente locale uno dei due soggetti a vantaggio dell’altro.

Quindi, se alla data del 31 dicembre 2020 il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA aun soggetto esternonulla esclude che, sulla base della disposizione di cui al predetto comma 846 e di quanto innanzi affermato in merito alla duplicità del presupposto del canone (commi 819 e 820), il Comune possa mantenere detta distinzione.

Risoluzione-n.-9-del-2020-Canone-unico-Gestione-disgiunta-art.-1-commi-819-820-e-846-legge-di-bilancio-2020-SITO

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