CANONE UNICO INAPPLICABILE SENZA IL REGOLAMENTO COMUNALE

La proroga dell’entrata in vigore del canone unico non è arrivata. La sua mancanza mette in difficoltà molti enti, e potrebbe essere recuperata con l’approvazione in tutta fretta di un regolamento comunale, anche costituito provvisoriamente da un solo articolo («ai sensi del comma 816 è istituito il canone unico, e nelle more si applicano le procedure autorizzatorie vigenti»), perché quello che conta è far approvare alla giunta comunale le tariffe da applicare il 1° gennaio 2021. Il regolamento potrà poi essere perfezionato entro il termine di approvazione del bilancio comunale. Il problema deriva dal fatto che il canone non sembra istituito per legge, ma per regolamento comunale, almeno sulla base del comma 816 della legge n. 160/2019, il quale prevede espressamente che il «canone» è istituito dai Comuni.

Quello che però avviene per legge è l’abrogazione degli attuali prelievi. Dalla lettura del comma 847 della legge 160/2019 e dell’articolo 4, comma 3-quater del Dl 162/2019, emerge che dal 1° gennaio 2021 sono abrogati tutti i prelievi vigenti nel 2020: la Tosap/Cosap, l’imposta sulla pubblicità, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, il diritto sulle pubbliche affissioni (questo dal 1° dicembre 2021, per quanto previsto dal comma 836 della stessa legge 160/2019).

Quindi, senza regolamento, la prima conseguenza che si produce è l’impossibilità di pretendere alcunché per l’occupazione di suolo pubblico o per la diffusione di messaggi pubblicitari. Ovviamente il problema si pone solo per le occupazioni e la pubblicità temporanea, ben potendo il Comune approvare regolamento e tariffe entro il 31 gennaio, o entro la data ultima fissata per l’approvazione del bilancio di previsione: data che si immagina sarà oggetto di ulteriori proroghe.

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio finora in vigore, questo potrebbe ben sopravvivere alla soppressione dei prelievi, considerando che il nuovo canone unico nulla innova in tema di concessioni e autorizzazioni, e quindi non ostacola l’applicazione delle regole scritte nei regolamenti sull’occupazione di suolo pubblico, nel Piano generale degli impianti pubblicitari o nel regolamento sulla pubblicità. Non sembra invece in linea con l’impianto della nuova disciplina il richiamo alle tariffe della Tosap/Cosap o dell’imposta di pubblicità, anche se in via provvisoria e salvo conguaglio. Operazione, questa invece ammissibile con le tariffe standard previste dalla legge 160/2019, ma a prezzo di possibili e significativi cali di gettito nel caso di mancata revisione generale entro i termini.

Infine, si segnala che il regime del canone unico ha già subito una modifica.

Tra gli emendamenti approvati alla legge di bilancio, infatti, c’è quello che riscrive il comma 831, riguardante le occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Il vecchio comma 831 prevedeva che il canone fosse dovuto dal titolare della concessione, con diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti utilizzatori della rete, norma questa che andava nella direzione tracciata dalla Cassazione (Sezioni Unite n. 7822/2020). Con l’emendamento si elimina il diritto di rivalsa, e si prevede che il canone sia dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano, anche in via mediata, le stesse reti. Inoltre, si prevede che il versamento del canone debba essere effettuato entro il 30 aprile attraverso PagoPA, mentre le aziende dovranno comunicare il numero delle utenze servite entro la medesima data.

Tratto da Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia- Autore: Pasquale Mirto

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