APPALTI PUBBLICI: LE PREVISIONI DEL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE”

Pubblichiamo le previsioni riferite agli appalti pubblici contenute nel Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, detto “Milleproroghe”, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 323 del 31 dicembre2020).

Art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”


ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Proroga al 31 dicembre 2021 relativa all’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, D.L. n. 34/2020)

SOGGETTI ATTUATORI: AVVIO DELLE PROCEDURE ANCHE CON FINANZIAMENTI LIMITATI ALLA PROGETTAZIONE
Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019)

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 conv. L. n. 55/2019).

SUBAPPALTO: QUOTA SUBAPPALTABILE AL 40%, TERNA DI SUBAPPALTATORI E VERIFICHE IN SEDE DI GARA RIFERITE AL SUBAPPALTATORE
Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

PROGETTI FINANZIATI DAL MIT
I soggetti beneficiari del finanziamento di cui all’art. 1 comma 1080 della L. n. 205/2017  sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”


ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI CLOUD SAAS (Software as a Service)

Le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’ ((articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo)), 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge ((che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere)), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ((nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)) sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) ((e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale)), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito ((…)), con modificazioni, ((dalla legge)) 24 marzo 2015, n. 33 (art. 75, comma 1, D.L. 18/2020). da sentenzeappalti.it

DL ‘MILLEPROROGHE’, n. 183 del 31.12.2020_31_12_2020

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