Il comma 481 dell’art. 1 della Legge di bilancio ripristina la tutela di cui i lavoratori fragili – come definiti dalla Circolare numero 13 del 4 settembre 2020 Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, che pubblichiamo – sono stati privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre.
Nella formulazione attuale dell’articolo 26, comma 2, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
L’equiparazione al ricovero ospedaliero, da sola, non legittima l’esclusione di queste assenze dei dipendenti pubblici dal periodo di comporto, giacché la disciplina contrattuale non lo consente se non nei giorni di ricovero nei quali è somministrata una terapia salvavita.
Altro è la previsione specifica contenuta nell’ambito dell’articolo 26, comma 1, rivolta esclusivamente ai lavoratori del settore privato, che espressamente e al contrario, esclude dal computo del comporto tali assenze.
Nel mondo pubblico impera il solo comma 2 dell’articolo 26 del Dl 18/2020, e a poco giova eccepire che il nuovo articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 dispone che la quarantena e la malattia dovuta al Covid-19 sono equiparate al ricovero ospedaliero e sono escluse dal computo del comporto, al contrario, semmai, conferma una espressa volontà del legislatore di voler computate ai fini del computo del comporto le assenze di lavoratori fragili.
Infine la previsione contenuta al comma2-bis, da eseguire fino al 28 febbraio, prevede che i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
dal sito di NTPlus
Ministero_del_Lavoro_circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-sars-cov-2