Nella Sentenza n. 709 del 10 novembre 2020 del Tar Emilia Romagna, la questione controversa riguardava la legittimità dell’esclusione di un candidato da una procedura concorsuale pubblica. Nel caso di specie, posto che ai fini della partecipazione al concorso era prevista unicamente una modalità telematica tramite apposita Piattaforma digitale, il candidato pur provvedendo al caricamento della domanda e dei vari documenti, non riusciva ad inviare la domanda e dunque a concludere la procedura rimanendo, tuttavia, nell’incertezza dell’invio o meno della domanda a causa della mancata ricezione della conferma di invio A seguito dell’esclusione dalla procedura disposta dall’Amministrazione, il candidato ha sostenuto sostiene che tale mancato invio fosse dipeso dal malfunzionamento della piattaforma o del browser e/o comunque da dubbi circa la conferma di invio, indipendenti dalla sua volontà.
Il Giudice amministrativo nel caso di specie ha ribadito la doverosità del “soccorso istruttorio”, di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990, in quanto espressione del Principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione.
Secondo il Tribunale bolognese, per quanto nelle procedure di concorso pubblico il “soccorso istruttorio” deve essere contemperato con le esigenze di par condicio e imparzialità, operando una distinzione tra “regolarizzazione documentale” e “integrazione documentale”, la sua attivazione è comunque finalizzata a non alterare l’esito della procedura diretta alla selezione dei migliori candidati per causa di meri errori formali. Ciò, a maggior ragione, in seno ai procedimenti effettuati con modalità esclusivamente telematiche, ove la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo.
I Giudici rilevano che nel caso di domande telematiche il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Invero, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti. Dunque, se il candidato s’imbatte in problemi tecnici deve essere attivato il “soccorso istruttorio”.
da entilocali-online.it