Con deliberazione n.116/2020/PAR, la Corte dei Conti Sez. Puglia ha fornito chiarimenti in merito al rapporto fra i limiti vigenti in materia di spesa del personale negli enti locali e l’acquisto di lavoro interinale, a tempo determinato, finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di potenziamento del Servizio Sociale Professionale deciso e finanziato, con trasferimento di risorse al Comune, dall’Ambito territoriale perla gestione del Piano di Zona.
Il Collegio ritiene che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disciplinate dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal successivo DM 17.3.2020, possano essere escluse le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del d.lgs. 147/2017 e del connesso DM 18.5.2018.
tratto da giustizia-amministrativa.it