DEBITI FUORI BILANCIO: L’ACCORDO CON I CREDITORI DEVE RISPETTARE I CRITERI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI EFFETTIVA COPERTURA DELLE QUOTE

Nella Sentenza n. 37 del 16 dicembre 2020 della Corte dei conti – Sezioni Riunite, viene rigettato il ricorso di un Comune contro una Delibera con la quale veniva accertata la non conformità all’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e ai Principi espressi nella Delibera n. 21/2018 della Corte dei conti Sezione Autonomie, delle modalità di rateizzazione di un debito fuori bilancio riconosciuto dal Comune nei confronti della Regione.

Per prima cosa è opportuno precisare che la Sezione non tiene conto della modifica apportata all’art. 194 del Tuel ad opera dell’art. 53, comma 6 del Dl. n. 104/2020, il quale prevede che possono essere ipotizzati Piani di rateizzazione in quote annuali, concordati con i creditori, oltre il triennio.

Tuttavia, la Sezione chiarisce che la qualifica di transazione, attribuita all’accordo tra diversi soggetti non può comportare ex se l’applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle relative disposizioni.

Il debito fuori bilancio si ha quando viene assunta un’obbligazione in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali. Nello specifico, l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente. Infatti, la Sezione delle Autonomie, nella Delibera n. 21/2018, sottolinea che “il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 15050/2018) è costitutivo dell’obbligazione. Se il riconoscimento riguarda obbligazioni ‘scadute’, nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. Se il riconoscimento riguarda prestazioni che ancora non sono state completamente effettuate, e quindi il pagamento del prezzo non è esigibile o lo è solo parzialmente, potrà essere imputato all’esercizio in corso solo la quota esigibile, mentre la restante parte sarà imputata alle scadenze previste. Peraltro, il comma 2 dell’art. 194 del Tuel prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di 3 anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il Piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori… Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un Piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano”.

L’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei Principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

Tuttavia, la Sezione evidenzia che la previsione di un tempo massimo per il pagamento dei creditori mira a tutelare soggetti che si trovano in una posizione debole rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico perché privati delle azioni esecutive, evitando possibili abusi, in violazione di elementari principi di correttezza nei rapporti con i creditori.

da entilocali-online.it

Corte dei Conti – Sent. 37-2020

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