Sentenza del TAR Basilicata, Sez. I, del 29 gennaio 2021, n. 59, d’interesse degli enti locali. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4). Infatti, in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione; chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). In altri termini, l’impresa non partecipante alla gara non è di regola legittimata ad impugnare gli atti di gara, salve alcune eccezioni tra cui le impugnative volte all’annullamento delle cc.dd. “clausole immediatamente escludenti” (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
ANNULLAMENTO DI UNA GARA DI APPALTO: L’IMPRESA NON PARTECIPANTE NON PUÒ IMPUGNARE. SENTENZA DEL TAR
- 4 Febbraio 2021
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