Nella Delibera n. 1137 del 22 dicembre 2020 dell’Anac, in una gara per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni, la Stazione appaltante contesta all’istante il mancato possesso del requisito dell’attestato Soa (società organismi di attestazione). L’Anac afferma che l’avvenuto accertamento del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara non è sanabile mediante “soccorso istruttorio” e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Peraltro, l’Autorità specifica che, in caso di Rti orizzontale, quando l’importo della singola lavorazione richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell’attestato Soa, il Principio, alla base del Sistema di qualificazione Soa, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 60, comma 3, del Dpr. n. 207/2010), impone che tutti gli esecutori di quella lavorazione, anche per quote di importo inferiore a 150.000,00 Euro, siano qualificati Soa. da entilocali-online.it