Antenne per telefonia mobile. È da riconoscere il diritto di accesso alla documentazione tecnica dei cittadini che abitano in prossimità

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Il TAR Lazio con sentenza 1064/2021, che pubblichiamo, ha esaminato il ricorso di cittadini di un Municipio romano, all’interno del quale viene autorizzata l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile che ricevono il diniego alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa e tecnica, allo scopo di conoscere eventuali rischi connessi alla propria salute, in considerazione della vicinanza dell’impianto alle loro abitazioni.

Il Comune, inizialmente non risponde e successivamente fornisce la documentazione richiesta, fatta eccezione per quella relativa al documento di analisi per l’impatto elettromagnetico, in ragione dell’asserita esclusione all’accesso, in conseguenza delle informazioni contenute, ritenute sensibili sotto il profilo commerciale e industriale.

L’Agenzia per la protezione ambientale, analogamente, dopo avere sentito i controinteressati, esclude l’accesso a parte della documentazione, ricorrendo alle stesse argomentazioni.

I giudici del TAR accolgono il ricorso affermando che l’art. 24, comma 7, sancisce la regola della “prevalenza”, ai fini dell’accesso, del diritto alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici sulle contrapposte esigenze sottese alle cause di esclusione di cui ai precedenti commi, ivi comprese quelle di cui all’art. 24, comma 6, lettera d).

Né potrebbe dubitarsi, nel caso in esame, della stretta funzionalità dell’accesso ai documenti specificamente indicati dai richiedenti alla salvaguardia di posizioni soggettive qualificate concernenti “la tutela della propria salute rispetto alla ravvicinata esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla Stazione radio, così come l’eventuale pregiudizio economico derivante alle “rispettive proprietà immobiliari”, potendosi quindi escludere che si tratti di una domanda di accesso fondata su esigenze difensive non idoneamente enunciate.

Per converso, le pretese motivazioni di segretezza poste a tutela di “informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e industriale” non sono state adeguatamente individuate né dalle resistenti in sede di diniego, né da parte del titolare del dato quando ha formalizzato la propria opposizione, essendosi la controinteressata limitata ad eccepire, genericamente, l’esistenza di segreti commerciali e/o industriali riferiti allo “sviluppo della rete”. Sicché non è dato comprendere per quali specifiche ragioni l’ostensione del documento di analisi dell’impatto elettromagnetico potrebbe (in tesi) pregiudicare i suddetti profili.

da lasettimanagiuridica.it

 

TAR LAZIO, Sentenza 1064.2021

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