I requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori per la partecipazione alla gara d’appalto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 2 febbraio 2021, n. 964, che pubblichiamo.
In caso contrario si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all’interno della medesima gara dello stesso consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese con le quali l’amministrazione viene in rapporto.