Monopattini: illegittima l’imposizione del casco con ordinanza del sindaco. Sentenza del TAR

L’ordinanza del sindaco che impone anche ai maggiorenni l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell’art.1 della legge 160/2019 è illegittima.

Non spetta al sindaco firmare ordinanze rientranti nel campo di applicazione del codice della strada e non è adottabile in tale ambito un’ordinanza contingibile e urgente

Il Tar della Toscana nella sentenza 215/2021 dell’8 febbraio, che pubblichiamo, evidenzia che il provvedimento sindacale non è ammissibile come ordinanza contingibile e urgente, in quanto non sussiste alcun presupposto di urgenza.

La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato – sottolinea il Tar – è data dagli artt. 7 comma 1 e 6 comma 4 del CdS (Codice della Strada). I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile e urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione

Inoltre, continua la Sentenza:

  • secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del CdS, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012);
  • il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del CdS a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 TUEL; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);
  • soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).

 

da giustizia-amministrativa.it

TAR Toscana, Sentenza 215.2021

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