Meno controllo penale sull’esercizio della discrezionalità da parte dei pubblici amministratori dopo il decreto legge Semplificazioni (76/2020) ma nessuna conseguenza se l’abuso d’ufficio è commesso con la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Questo emerge dalla sentenza della Cassazione 32174 del 17 novembre 2020, che pubblichiamo, la prima a verificare se la dell’articolo 323 del Codice penale, operata dall’articolo 23 del decreto legge 76/2020. La riforma depotenzia il reato solo quando deriva dalla violazione di norme.
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com, di Giovanbattista Tona