I regimi autorizzatori amministrativi allo svolgimento di attività economiche private, che il nostro ordinamento prevede “a monte” come libere in base all’articolo 41, comma 1, della Costituzione, trovano una loro motivazione nella necessità di verificare che le attività in questione non producano esternalità negative tali da arrecare danno agli interessi della collettività e, dunque, nella necessità di verificare la compatibilità delle attività economiche dei privati con altri interessi pubblici giuridicamente tutelati (salute, sicurezza, ambiente ecc.), così come previsto dall’articolo 41, comma 2 e 3, Cost.
Tuttavia, i regimi autorizzatori, per loro natura, incidono sull’esercizio dell’attività economica, generando, soprattutto quando sorretti da una disciplina eccessivamente complessa, oneri di varia natura e impedimenti più o meno sostanziali per gli operatori privati che intendono intraprendere l’attività, con “effetti dissuasivi particolarmente rilevanti”.
La questione, in un contesto quale quello del mercato unico europeo, ha assunto un particolare rilievo. Il Dossier “Documentazioni e ricerche” del Servizio Studi della Camera dei deputati, che pubblichiamo, offre un inquadramento e illustra i provvedimenti recentemente adottati.
Secondo il legislatore europeo la presenza di oneri eccessivi burocratico amministrativi all’interno degli Stati membri costituisce un ostacolo da rimuovere ai fini della piena realizzazione della libertà di stabilimento dei cittadini ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea-TFUE (ex articolo43 TCE) e del diritto di prestare servizi all’interno dell’Unione ai sensi dell’articolo 56 del medesimo Trattato (ex articolo 49 TCE).
da camera.it