Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. L’ANAC sulla determinazione dei corrispettivi a base di gara

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Con il Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021 l’ANAC ha chiaramente ammesso la derogabilità del DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria.

La deroga ai corrispettivi

L’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) infatti prevede:

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento“.

Una disposizione che, diversamente dagli appalti di lavori, prevede che per i servizi di progettazione le stazioni appaltanti determinino l’importo a base di gara utilizzando come criterio e base di riferimento i parametri individuati dal DM 17/06/2016. Nessun obbligo, dunque, che l’importo posto a base di gara corrisponda a quello determinato mediante l’utilizzo del Decreto Parametri.

Questa “possibilità” è già stata utilizzata da molte stazioni appaltanti che nel corso di questi primi 5 anni di applicazione del Codice dei contratti hanno posto a base di gara importi inferiore se non addirittura fittizi (si ricordino ad esempio i bandi a 1 euro). Una possibilità che crea sperequazione tra servizi della stessa natura e che può chiaramente incidere sull’inserimento di una gara all’interno di una determinata soglia.

La conferma dell’ANAC

Dopo le tante sentenze della giustizia amministrativa, il Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato da una parte la possibilità di deroga dell’utilizzo del Decreto Parametri per la determinazione del corrispettivo a base di gara e dall’altra l’obbligo giustificare questa deroga rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.

Secondo l’ANAC, Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

La differenza con i bandi di lavoro

Come detto, la differenza è abissale tra bandi di lavoro e bandi di progettazione. Per i primi, infatti, l’art. 23, comma 7 del Codice dei contratti, parlando di progetto definitivo, afferma che lo stesso deve contenere “tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16“.

In sostanza, mentre per i lavori l’importo a base di gara è obbligatoriamente determinato sulla base dei prezzari regionali, per i servizi di progettazione le stazioni appaltanti possono sempre derogare l’utilizzo del decreto Parametri. da anticorruzione.it e lavoripubblici.it

ANAC, Comunicato del Presidente, 3.2.2021

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