Con l’indicazione espressa dall’articolo 101 del CCNL – Sezione Segretari Comunali, del 17 dicembre 2020, ai segretari, negli enti senza direttori generali, sono assegnati compiti incisivi di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti o dei responsabili. Ciò non limita l’autonomia regolamentare delle singole amministrazioni, per mettere a frutto le potenzialità positive del provvedimento, e non costituisce una invasione delle scelte riservate alla competenza del legislatore. Sono questi i chiarimenti forniti dall’Aran, che pubblichiamo, in risposta ai quesiti che le amministrazioni locali stanno ponendo sulla concreta applicazione delle nuove regole dettate dal contratto nazionale dei segretari e dei dirigenti per il triennio 2016/2018. Il parere sollecita gli enti alla adozione di una specifica disciplina attuativa, rispetto alla quale la scelta contrattuale assume un compito di affiancamento e stimolo.
Segretari, spetta all’ente la disciplina dei compiti di sovrintendenza. Le istruzioni dell’Aran
- 23 Febbraio 2021
- aran
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