Gli enti privi di dirigenza non possono utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018.
Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Della Toscana, con la deliberazione n. 1 depositata il 26 febbraio 2021, con cui ha risposto alla richiesta di chiarimenti di un sindaco, in merito alla possibilità di utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018. Il Sindaco aveva premesso che il Comune dispone di capacità assunzionale per l’anno 2021 e ha la necessità di istituire nuove posizioni organizzative a seguito di una “fase di profonda riorganizzazione” che è stata adottata dall’organo di governo.
I magistrati contabili della Toscana hanno ricordato che il citato art. 11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018, stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 commi 557-quater e 562 legge 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, d.l.gs. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.
I magistrati hanno precisato che la “Ratio della norma appena citata è con tutta evidenza quella di introdurre una deroga all’art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017”.
Tale deroga consente, ai soli comuni privi di dirigenza, di sottrarre dall’applicazione del limite di cui al citato art. 23 le indennità dei soggetti titolari di P.O., attingendo alle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, soltanto a concorrenza del differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti al 21 maggio 2018 e l’eventuale maggiorazione delle medesime retribuzioni successivamente attribuite, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo contratto, restando in ogni caso fermi i limiti di spesa per il personale di cui ai commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.
Secondo la Corte dei Conti Toscana, nella deliberazione in commento, l’art. 11, comma 2, d.l. 135/2018 esplica i propri effetti con riferimento alle sole posizioni organizzative istituite in base ai contratti precedenti a quello Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e in essere a tale data, in quanto prorogate o proseguite ai sensi dell’art. 13 comma 3 dello stesso contratto.
I magistrati contabili della Toscana ritengono, al contrario, preclusa l’applicazione di tale facoltà a P.O. istituite ai sensi del nuovo contratto, rispetto alle quali vale il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
La Corte dei Conti, con la deliberazione in commento, ritiene che “l’operatività della disciplina recata dall’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 si sia di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare”.
Non sarebbe quindi applicabile tale facoltà per le P.O. istituite dopo l’entrata in vigore del ccnl. FL 21 maggio 2018, rispetto alle quali vale esclusivamente il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. da self-enti locali.it
Corte dei Conti-Toscana-1-2021