Con nota operativa prot. AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343, il Ministero dell’Istruzione ha dato le prime indicazioni rispetto al perimetro applicativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. A chiarimento della stessa, una nota del Capo di Gabinetto dello stesso Ministero, Cons. Luigi Fiorentino, che pubblichiamo, offre ulteriori precisazioni sulle disposizioni attuative relative alle istituzioni scolastiche in merito all’emergenza epidemiologica.
Zone gialle
Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza nelle zone gialle debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.
Zone arancione scuro
I Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della
situazione epidemiologica (cd zona “arancione scuro”), possono disporre le misure espressamente previste per le “zone rosse”, in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
I PCTO
Per quanto riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, secondo la nota del Ministero occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.
Laboratori e inclusione scolastica
Anche nel Dpcm 2 marzo resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata
Uso delle mascherine
Resta infine obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.
Ministero dell’Istruzione-AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0000343.04-03-2021
Ministero dell’Istruzione-Trasmissione chiarimenti DPCM-7.3.2021