Spese di rappresentanza. Una delibera della Corte dei Conti Lombardia conferma rigorose restrizioni

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Nella Delibera n. 6 del 1° febbraio 2021 della Corte dei Conti Lombardia, che pubblichiamo, si chiarisce che, in merito alle spese di rappresentanza:

1) ciascun Ente Locale deve inserire, nell’ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all’attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal Legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili;

2) esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;

3) non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o Amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono;

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata;

5) l’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i Principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.

Dunque, la Sezione ha analizzato le varie tipologie di spese per verificarne la riconducibilità nell’alveo delle spese di rappresentanza, da ciò possiamo concludere che non sono considerate tali:

– gli atti di mera liberalità;

– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;

– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;

– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);

– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza. da entilocali-online.it

Corte dei Conti_Delibera_6_2021_Lombardia

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