Si ripetono pronunciamenti nettamente restrittivi della giustizia amministrativa in materia di concessioni del demanio marittimo. Si aggiunge l’importante pronunciamento del TAR della Toscana con la Sentenza sez. II, 8 marzo 2021, n. 363, che pubblichiamo. Per il collegio giudicante il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa perché disposte in aperta violazione del divieto, introdotto dalla normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018. da giustizia-amministrativa.it
Concessioni del demanio marittimo. Illegittime le proroghe al 2033 concesse dai comuni. Sentenza del TAR Toscana
- 22 Marzo 2021
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