Una Regione, consentendo proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi, in materia di TPL, invade la materia della tutela della concorrenza riservata allo Stato. Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale, in data 15 marzo 2021, n. 38 del 23 febbraio – 15 marzo 2021 (Doc. VII, n. 614), con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante «Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)»; si dichiara no inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)», sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.
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Trasporto pubblico locale. Proroghe e affidamenti diretti: sentenza della Corte Costituzionale
- 22 Marzo 2021
- corte costituzionale
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