Si segnala l’interessante sentenza n. 680 del 23 febbraio 2021 del Tar Campania, sezione di Salerno, che pubblichiamo: contiene alcuni interessanti spunti sull’utilizzo di graduatorie di altri enti.
Sono quattro i temi fondamentali:
- si conferma l’obbligo di previa effettuazione della procedura ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 nonché l’attuale facoltatività della mobilità volontaria, per il perdurante effetto dell’art. 3, comma 8, della legge 56/2019;
- è competenza della Giunta comunale (o equivalente nell’ordinamento del singolo ente) l’approvazione di criteri preventivi, utili a scegliere la graduatoria da utilizzare (non per scegliere i candidati) tra quelle eventualmente disponibili.
- è legittimo assumere a part-time scorrendo una graduatoria per concorso a tempo pieno. I giudici amministrativi ritengono che la modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa – in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione– non abbia rilievo significativo, poiché incidente solo sotto il profilo della diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa.
- La data utile a determinare se l’utilizzo della graduatoria concorsuale sia legittimo, quanto alla validità temporale della stessa, è quella della stipula del contratto individuale, seppure esso preveda una decorrenza dell’assunzione posteriore. da gianlucabertagna.it
Personale-scorrimento graduatorie-Sentenza-TAR-Campania-680_2021