Orario di chiusura agli esercizi commerciali: per la Corte di Cassazione i Comuni non lo possono imporre

La Corte Suprema viene chiamata a esprimersi a seguito di un ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale, sanzionato per non avere rispettato gli orari di chiusura definiti dal Comune con un atto regolamentare. La decisione del Comune è stata ritenuta legittima, sia dal giudice di pace che dal tribunale di appello, con l’Ordinanza n. 6895/2021, che pubblichiamo.

La Corte di Cassazione, invece, afferma che, In materia di tutela della concorrenza, deve rilevarsi l’illegittimità delle disposizioni normative adottate dagli enti locali recanti interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali.

In particolare, la Corte costituzionale ha, in più occasioni dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all’attività commerciale, ponendosi in contrasto con l’art. 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011, modificativo dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura.

Così facendo, le Regioni verrebbero ad intervenire nella disciplina delle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, così invadendo una competenza esclusiva dello Stato, e ciò sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice delle leggi, la normativa statale volta all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è da considerarsi, per l’appunto, appartenente alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla; nondimeno, però, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenza, donde la conseguente illegittimità degli atti amministrativi o regolamentari, costituente fonte secondaria, attuativi di tali disposizioni regionali che invadono la competenza esclusiva statale.

Rimane naturalmente salvo l’esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti (ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. Igs. n. 267/2000), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute (che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata).

da lasettimanagiuridica.it

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6895, anno 2021

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