Indennità di funzione del Sindaco. La Corte dei Conti sulla determinazione per i comuni fino a 3mila abitanti

Il Consiglio delle Autonomie locali ha posto un quesito in merito alla determinazione dell’indennità di funzione spettante al sindaco di un comune fino a 3000 abitanti ed all’eventuale assoggettamento alle disposizioni che impongono l’invarianza della spesa, di cui all’art. 1 comma 136 l. 56/2014. In particolare l’Ente ha chiesto se l’art. 82 comma 8 bis TUEL come modificato dall’art. 57 quater comma 1  d.l. 124/2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, ha previsto un incremento della spesa per indennità di funzione del Sindaco, sottraendosi alle disposizioni previste circa l’invarianza della spesa, non avendo corrispondente riduzione di altre spese e adeguandone la misura anche oltre il contributo statale previsto a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 53/2021, che pubblichiamo, hanno chiarito che il comma 8 bis dell’art. 82 del TUEL non richiama espressamente il principio di invarianza della spesa che, invece, era stato previsto dal citato comma 136 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014 in conseguenza della rideterminazione del numero degli amministratori disposto dal comma 135. Inoltre, i magistrati contabili hanno rilevato che la questione dell’applicazione del suddetto principio all’indennità di funzione spettante ai sindaci è già stata affrontata dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG. Tale pronunciamento opera un distinguo tra l’indennità di funzione del Sindaco e gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, per loro natura variabili. Infatti, la sezione delle Autonomie è giunta ad affermare che il principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 l. n. 56/2014 riguarda soltanto questi ultimi, dovendosi invece ritenere l’indennità di funzioni del Sindaco sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ribadito che la modifica apportata all’art. 82 del TUEL dall’art. 57 quater del d.l. n. 124 del 2019 ha inteso fissare un nuovo tetto massimo all’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti, prevedendone un incremento che non viene quantificato in modo puntuale e che opera ex legge, postulando una scelta decisionale rimessa all’ente. Tale opzione dovrà tenere conto anche del contributo statale essendo espressamente qualificato come “titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni”.

Infine i magistrati hanno ricordato come osservato recentemente “ detta norma , se da  un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supportare necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con a propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” (Sez. Contr. Lombardia, Deliberazione n. 67/2020/PAR). Ciò posto, i magistrati contabili hanno evidenziato come anche altre Sezioni regionali quali – Sez.  Contr. Piemonte, Deliberazione n. 12/2021/PAR, Sez. Contr. Lombardia, Deliberazione n. 67e 129/2020/PAR – hanno sostenuto che spetta al singolo ente la complessiva valutazione sulla misura dell’aumento compatibile con la propria situazione finanziaria e con rispetto degli equilibri di bilancio nonché con il tetto massimo prescritto dalla legge.

da self-entilocali.it

Corte dei Conti-53-2021-Liguria

Corte dei Conti, Sezione Autonomie-n. 35-2016

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