Le nuove semplificazioni sul Codice dei contratti nel PNRR

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Con le modifiche introdotte, dopo l’interlocuzione con la Commissione europea e le modifiche introdotte al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) è stato modificato nella Parte seconda il paragrafo 1.3.4 relativo alla “Semplificazione in materia di contratti pubblici” (pagina 91 del PNNR) in cui è precisato che la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione; sono, poi, dettate, per raggiungere l’obiettivo, due modalità di attuazione con Misure urgenti e Misure a regime.

Per quanto concerne le misure urgenti è specificato che in via di urgenza, con un decreto-legge da approvare entro il mese di maggio 2021, deve essere introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne proroghi l’efficacia fino al 2023, con particolare riguardo alle seguenti misure:

  • verifiche antimafia e protocolli di legalità;
  • conferenza di Servizi veloce;
  • limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia;
  • istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice;
  • individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione;
  • individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie dei contratti

Non richiedono un provvedimento legislativo le seguenti misure urgenti:

  • avvio dei lavori della Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica già istituita presso la Presidenza del Consiglio in attuazione dell’art. 212 del codice dei contratti pubblici;
  • riduzione del numero e qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (atti organizzativi dell’Autorità);
  • semplificazione e digitalizzazione delle procedure dei centri di committenza ed interoperabilità dei relativi dati.

Relativamente alle misure a regime è precisato che la complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative e che la riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea. Viene, anche, precisato che dovranno essere tenute in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito.

Questi i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa:

  1. riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni;
  2. recepimento delle direttive europee, integrate in particolare là dove non immediatamente esecutive;
  3. previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza;
  4. apertura e contendibilità dei mercati;
  5. previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
  6. riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica;
  7. individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
  8. precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
  9. individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto;
  10. previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti;
  11. regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;
  12. realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity;
  13. revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti;
  14. revisione della disciplina del subappalto;
  15. tendenziale divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione;
  16. rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e ferroviarie, fermi restando gli obblighi di controllo tramite strutture indipendenti e quello di manutenzione a carico del concessionario, con le relative conseguenti sanzioni in caso di inadempimento;
  17. rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al giudice.

Nulla viene detto in merito alle ovvie differenze tra i lavori sopra e sotto soglia ma viene precisato che tali misure a regime saranno adottate con lo stesso sistema con cui è stato predisposto il Codice dei contratti attualmente in vigore; è precisato, quindi, che sarà varate utilizzato, in particolare, lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega sarà presentato in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi saranno adottati entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

Sembra quasi un film già visto quando tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016 fu predisposta la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 che avrebbe dato all’allora Governo Renzi di predisporre il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il vigente Codice de contratti pubblici.

da lavoripubblici.it

PNRR_Testo trasmesso alla Commissione UE

 

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