Decreto “semplificazioni” bis. Banda ultralarga e 5G, istanza unica e dopo 90 giorni scatta il silenzio-assenso

Dare un’ulteriore spinta ai cantieri per la banda ultralarga e il 5G semplificando anche le opere necessarie all’interno degli edifici. È quanto prevede il Decreto Semplificazioni Bis a cui lavora il governo. Stando all’ultima bozza che CorCom ha potuto visionare è nell’articolo 25 “Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari” che sono contenute le nuove modalità operative.

Istanza unica per tutte le amministrazioni ed enti coinvolti

Punto primo l’istanza unica, alias una sola richiesta da parte degli operatori di Tlc: “Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”, si legge nel documento. E “quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le  amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli”.

Il parere positivo della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e della convocazione e dell’esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

Dopo 90 giorni scatta il silenzio-assenso

“Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli”.

Procedure più snelle anche per i lavori all’interno degli edifici

Le nuove regole saranno valide anche per gli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, “intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete”.

Fonte: corrierecomunicazioni.it, da Mila Fiordalisi

Decreto_semplificazioni_bis_Bozza_21.5.2021

Precedente

Donne, bambine e bambini in Italia ai tempi del Covid-19. Mai più invisibili, Indice 2021

Successivo

Digitalizzazione. Infrastrutture e servizi all’avanguardia ma l’Italia resta fanalino di coda dell’Ue