I magistrati contabili, con la deliberazioni della Corte dei Conti Lombardia, 83/2021 che pubblichiamo, si sono pronunciati in merito alla possibilità di utilizzare le capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, evidenziano che deve escludersi tale possibilità in quanto, l’art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018 introduce un’eccezione al generale principio solo per i comuni privi di posizioni dirigenziali e non per gli altri, nel prevedere che: “la somma complessiva delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio del personale, sia che abbiano fonte nei fondi per la contrattazione, sia che siano destinate alla remunerazione delle indennità dei titolari di posizione organizzativa, debba osservare il limite di finanza pubblica” di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” ( in tal senso Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia n. 200/2018/PAR).
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Posizioni Organizzative. Pronunciamento della Corte dei Conti: impossibile utilizzare capacità assunzionali per finanziarle
- 8 Giugno 2021
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