Domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario TFS/TFR

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

A chi è rivolto

Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

Non possono ottenere il finanziamento, invece, coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come funziona

Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online.

L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS.

Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

La banca, una volta accettata la proposta, comunica all’INPS l’accettazione. L’INPS effettuate le necessarie verifiche, entro 30 giorni comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora la presa d’atto sia “positiva” la banca provvede all’accredito della somma anticipata entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto.

Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.

Domanda

È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:

  • Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS
  • Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati.

In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

Modulistica

Di seguito sono disponibili i seguenti moduli:

  • Richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26 (scarica il documento).
  • Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR, mediante finanziamento ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (scarica e compila).
  • Autocertificazione dello stato di famiglia (scarica e compila).
  • Certificazione del trattamento di fine rapporto ai fini dell’anticipo finanziario ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019 e dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 51 del 2020 (scarica il documento)
  • Presa d’atto della cessione del credito previdenziale a titolo di TFS/TFR (scarica il documento).

Ai fini della richiesta della certificazione del diritto all’anticipazione, se l’ente che eroga il trattamento è l’INPS, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.

Fonte: inps.it

Circolare_numero_130_del_17-11-2020

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