Progressioni verticali: chiarimenti del Dipartimento della Funzione pubblica. Possibili anche in presenza di un solo candidato

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 66005 del 6 ottobre 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 25 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina delle progressioni verticali, di cui all’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, come di recente novellata dal d.l. 80/2021, convertito con legge 113/2021.

Il Dipartimento ha preliminarmente evidenziato che il legislatore con tale nuova modifica ha inteso “valorizzare le professionalità interne alla p.a., senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera”. La ratio delle nuove disposizioni è “quella di ancorare il percorso di crescita per gli interni all’amministrazione ad una serie di parametri rappresentativi del possesso di un livello professionale la cui adeguatezza, in assenza del meccanismo concorsuale, viene assicurata attraverso l’individuazione di una serie di requisiti, anche superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, che rendono attivabile il percorso di sviluppo
professionale delineato dalla norma”.

La Funzione Pubblica ha inoltre ricordato che nella previgente disciplina delle progressioni verticali, il passaggio poteva avvenire solo mediante concorso pubblico usufruendo di un’apposita riserva di posti per il personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.

Con la modifica introdotta dal d.l. 80/2021, viene prefigurata una procedura comparativa
basata sui parametri di seguito riportati:
 valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
 assenza di provvedimenti disciplinari;
 possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a
quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
 numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Gli enti potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell’accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente utili, per l’attinenza con le posizioni da coprire.
Anche per le procedure comparative di accesso alla categoria D, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti in generale dalla contrattazione collettiva purché individuati nell’ambito di un impianto logico-sistematico quale quello sopra descritto.

La Funzione Pubblica ha infine chiarito che anche nei casi in cui vi sia un unico candidato sarà comunque possibile valorizzare il personale interno, in quanto sarà la puntuale declinazione a monte dei criteri di valutazione di titoli di studio e di servizio in relazione alle proprie esigenze organizzative e ai propri fabbisogni professionali a garantire l’effettività del processo selettivo.

da self- entilocali.it

Dip. Funzione Pubblica-Parere Progressioni Verticali Procedure Comparative-6.10.2021

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