Per quanto concerne gli emendamenti al DL 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” ne segnaliamo tre rilevanti per l’approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria (articolo 6):
- il primo equipara l’approvazione del progetto per le opere commissariate da parte del commissario straordinario, d’intesa con il presidente della Regione interessata, alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi;
- il secondo consente, per le opere ferroviarie connesse, la realizzazione coordinata di tutti gli interventi tramite atti convenzionali stipulati da soggetti pubblici e dai soggetti privati coinvolti recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore (una sorte di General Contractor) nonché l’applicazione delle disposizioni del decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste nel NGEU;
- il terzo emendamento risolve i contrasti generati dall’articolo 48, comma 3 del DL77/2021, che aveva previsto una larga possibilità di ricorso alla trattativa privata per le opere del PNRR senza prevedere nessuna forma di comunicazione o di pubblicità. A tal proposito era già intervenuto il DL 121/2021, stabilendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di dare notizia delle trattative private sui propri siti; l’ultimo nuovo emendamento nel DL152/2021 dà la possibilità agli operatori economici di manifestare interesse a essere invitati alla procedura.
Verranno inoltre inseriti due emendamenti governativi:
- il primo permetterà l’assunzione di 15mila tecnici a tempo determinato nei comuni, prevedendo una quota extra ai confini delle assunzioni dedicata agli esperti necessari per i progetti del PNRR, misurata in percentuale sulle entrate medie annuali dell’ultimo triennio con un parametro che cresce al diminuire della dimensione demografica del Comune;
- il secondo emendamento governativo (22.6) implementa la riforma delle gestioni idriche (traguardo M2-C4-3 previsto entro il 31/12/2021), che prevede lo stop alle microgestioni «autonome» che si sottraggono alle gestioni uniche degli Ato e creano la frammentazione idrica, soprattutto al Sud. Queste gestioni sono quasi sempre di dimensione comunale rispetto ad Ato che hanno dimensione provinciale o regionale. L’ente di governo dell’ambito (Regione, provincia o assemblee di comuni) avrà tempo fino al 1° luglio per decidere se una gestione può essere «salvaguardata» (e quindi restare autonoma) in base alle regole attuali che, a certe condizioni (appartenenza a comunità montane e fonti idriche pregiate), lo consentono oppure dovrà farla confluire nella gestione unica.
da osservatoriorecovery.it