Decreto Milleproroghe. Le novità per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le richieste slittano al 10 marzo

Nel disegno di legge di conversione in legge del Dl Milleproroghe – che sta per essere licenziato dall’Aula della Camera e passerà al Senato per l’ok definitivo – c’è anche la proroga dei termini per le richieste di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 140 e 141 della legge 145/2018). I comuni pertanto possono comunicare le richieste di contributo per il 2022 al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022 (invece del 15 febbraio 2022). L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 31 marzo 2022 (invece del 28 febbraio), con decreto del Ministero dell’interno. In una prima nota sulle modifiche apportate dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera al d.l. Milleproroghe, l’Anci ricorda che nel comunicato del Ministero dell’Interno del 15 febbraio scorso si prospettava la proroga del termine in questione al 28 febbraio, per motivi connessi alle difficoltà di funzionamento della piattaforma telematica BDAP-MOP riscontrate nei giorni precedenti la scadenza originaria.

Proroga degli accordi quadro e delle convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

Al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene inserito l’articolo 31 bis al dl 76/20. Tale nuova disposizione proroga, fino all’indizione delle nuove procedure di gara, con i medesimi soggetti aggiudicatari, nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale e non oltre il 31.12.2022, gli accordi quadro e convenzioni inerenti «strumenti di acquisto» e «strumenti di negoziazione» (art. 3, lett. cccc) e dddd) del d. lgs 50/2016), nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, in corso ovvero scaduti alla data di pubblicazione del decreto. (Art. 1-quinquies).

Piani urbani integrati

La norma allunga i termini a disposizione delle città metropolitane per individuare i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana (entro il 21 marzo 2022 invece che entro il 17 marzo) e prevede, altresì, che il livello progettuale minimo richiesto per l’ammissibilità dei progetti si identifichi con il progetto di fattibilità, abrogando il riferimento al “progetto di fattibilità tecnico economico” (Art. 3 comma 6-ter).

DL Milleproroghe-testo Commissini-leg.18.pdl.camera.3431_AR.18PDL0175020

 

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