Concorsi pubblici: necessaria la preventiva valutazione dei singoli commissari. Importante sentenza del TAR Lazio

La correzione degli elaborati del concorso pubblico non può prescindere a livello di iter procedimentale da due fasi indispensabili: la prima rappresentata dall’assegnazione del voto alla prova separatamente da parte di ogni singolo commissario; la seconda costituita dalla valutazione unitaria della commissione che procede alla somma dei singoli voti e li sintetizza, motivando, nella votazione finale. “Solo così è dato comprendere l’iter della valutazione, consentendosi di riconoscere i singoli giudizi e, quindi, la loro combinazione nel giudizio finale della commissione”.

Questo il principio ribadito dal TAR Lazio, con la sentenza n. 1986 depositata il 18 febbraio 2022.

Nel caso di specie, con decreto del 27 marzo 2018 il Presidente della Corte dei Conti aveva indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di referendario. Un candidato escluso dalla lista degli ammessi alla prova orale ha impugnato gli atti riguardanti la procedura concorsuale.

Il ricorrente, non avendo raggiunto il punteggio minimo prescritto dal bando, ha contestato la legittimità delle operazioni di correzione, per vari motivi di diritto, tra i quali in primis la mancata osservanza, da parte delle Commissione, dello specifico iter procedimentale previsto per la correzione delle prove scritte dalla lex specialis (che all’art. 10 richiamavano il combinato disposto dell’art. 1 del DPR 617/1965 e degli artt. 12, 13 e 16 del r.d. 1860/1925), posto che risulterebbero mancanti:

  • la verbalizzazione delle singole operazioni di voto per ogni singolo elaborato;
  • la scheda analitica negli elaborati dei candidati;
  • indicazione del voto espresso da ogni singolo commissario;
  • annotazione in calce a ciascun elaborato del voto definitivo espresso in lettere dalla commissione, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso evidenziando la ricorrenza dei vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge sopra richiamati, disposto l’annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente, con obbligo a carico dell’amministrazione, di procedere nuovamente alla correzione degli elaborati della parte istante per mezzo di diversa commissione.

Il TAR ha sottolineato che dalla lettura dei verbali della commissione esaminatrice emerge il preciso iter che doveva essere seguito nella correzione degli elaborati, che prevede che il voto finale attribuito a ciascun elaborato costituisca la sommatoria dei voti espressi da ciascun commissario, secondo le disposizioni del bando di concorso, e sarà accompagnato da una sintetica motivazione.

I giudici amministrativi ribadiscono che “Le descritte modalità, oltre a costituire un autovincolo per l’amministrazione, rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione, laddove i voti finali per ciascuna prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso direttamente dall’organo collegiale. La valutazione finale si compone, cioè, dei due sopra riferiti momenti procedurali, strutturalmente autonomi e distintamente documentabili.”

Come evidenziato nella sentenza in commento, dagli atti di causa, non risulta che siano stati compiuti i sopradescritti passaggi, imprescindibili al fine di non recare un danno assolutamente ingiustificabile al basilare principio della concorsualità: nella scheda sugli elaborati sono stati riportati semplicemente i voti finali delle quattro prove con a fianco la sigla dei commissari, esprimendo direttamente una valutazione collegiale numerica, accompagnata da una sintetica motivazione su ogni prova; inoltre, la stessa difesa erariale ha, in sostanza, ammesso che non vi era stata la previa attribuzione dei voti a cura dei singoli membri della commissione.

da self-entilocali.it

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